1) La lista testimoniale deve contenere
l’indicazione specifica delle circostanze oggetto dell’esame.
2) La domanda vietata e non ammessa non può
essere riproposta dalla parte che l’ha formulata, anche se correttamente
riformulata.
3) Nel caso in cui sia reiterata la
formulazione di domande vietate, benché espressamente censurate, ovvero siano
proposte opposizioni che suggeriscono la risposta alla persona esaminata, il
giudice ammonisce la parte dandone atto a verbale.
4) Ai consulenti tecnici non è rivolto l’invito
alla dichiarazione di impegno a dire la verità in merito alle valutazioni di
loro competenza, se non limitatamente ai fatti direttamente appresi durante la
loro attività.
5) I periti e i consulenti tecnici possono
partecipare ad ogni udienza del processo, sia prima che dopo il loro
esame.
6) Il giudice non può intervenire durante
l’esame condotto dalle parti, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla
legge.
7) Il giudice non può formulare domande che
tendono a suggerire la risposta alla persona esaminata.
8) Prima di procedere alle domande di cui
all’art. 506 comma 2, il giudice indica alle parti temi di prova che ritiene
rilevanti e utili per la completezza dell’esame, qualora essi non siano stati
oggetto dell’esame incrociato.
* Redatte dopo il convegno di Lecce del 4 e 5 giugno 2011, dalla Commissione composta da: Giovanni Canzio (Giudice), Bruno Cherchi (Pubblico Ministero) e Carmela Parziale (Avvocato).
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